Negli ultimi tempi sono giunte all’Ordine segnalazioni in merito al seguente caso ricorrente. “In sede di verifica di una nuova costruzione, edificata post D.M. 15/07/1975 e L. 457/78, viene riscontrata una altezza interna di vani abitabili di una residenza inferiore di 1/2 cm al minimo inderogabile di 270 cm., imposto dall’art.1 del D.M. 15/07/1975”.
Il Consiglio ha deciso pertanto di avviare una serie di interlocuzioni con gli Enti Pubblici competenti (Azienda USL e Regione Toscana), che si sono concluse recentemente.I pareri ricevuti dalla Azienda USL Toscana Centro, Unità Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione di Pistoia (Dott.ssa Picciolli), Direzione area Igiene Pubblica e Nutrizione (Dott. Garofalo) e Dipartimento di Prevenzione (Dott. Renzo Berti), non sono risultati fra loro totalmente allineati; siamo stati quindi spinti ad approfondire la questione, su suggerimento anche degli stessi organi della Azienda USL, con la Direzione Urbanistica e Politiche abitative della Regione Toscana.
Alleghiamo qui di seguito il parere che ci è stato rilasciato lo scorso 11 Aprile: PROT. 1129
Quesito su tolleranze costruttive di cantiere e requisiti igienico sanitari nell¹edilizia residenziale. RISPOSTA REGIONE TOSCANA
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