Si ricorda che entro il 31 dicembre 2022, termine del secondo triennio formativo (2020/2022), è necessario ottemperare all’obbligo di aggiornamento professionale continuo, acquisendo i 60 crediti formativi complessivi (di cui 48 cfp ordinari e 12 cfp sulle tematiche delle discipline ordinistiche).
Può essere chiesto l’esonero dall’obbligo formativo per coloro che hanno i requisiti previsti dalle Linee Guida (cap.10 – paragrafo 7)
Nella sezione “Le mie certificazioni” è prevista l’autocertificazione delle attività formative previste dalle Linee Guida.
Per gli architetti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo, l’obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età, senza necessità di presentare alcuna richiesta, (se si compiono i 70 anni durante il triennio il numero dei crediti da acquisire è parziale).