Decreto Semplificazione: sospensione dall¹Albo, previa diffida, per i professionisti che non comunicano l¹indirizzo PEC

Gentili colleghe e colleghi,

il D.L. n. 76 del 16/07/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16/07/2020 (c.d. Decreto semplificazione) in vigore dal 16 luglio u.s., prevede per i professionisti che non comunicano il proprio domicilio digitale o indirizzo elettronico certificato “personale” (PEC) al proprio Ordine la sospensione dall’Albo previa diffida.

Nel dettaglio l’articolo 37, comma 1 lettera e) che tratta delle “Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti” stabilisce che: “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, si commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.

La sospensione dall’Albo resterà fino a che  il professionista che non avrà regolarizzato la propria posizione e non avrà comunicato la propria PEC all’indirizzo: oappc.pistoia@archiworldpec.it .

Prot.1953

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