AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO – Obblighi e esoneri ­

Come è ben noto, ai sensi del D.P.R. n. 137/2012, tutti gli iscritti all’Albo, hanno l’obbligo dell’aggiornamento professionale continuo.
In conformità a quanto disposto dalle Linee Guida in vigore dal 1.1.2017, il n. di crediti da conseguire nel triennio è n. 60 CFP – di cui 48 per formazione e 12 per discipline ordinistiche (deontologia) –
Non c’è più l’obbligo del minimo dei crediti da conseguire annualmente.
Le casistiche, normate dal CNAPPC, per le quali l’iscritto può fare istanza di esonero, sono le seguenti:
· maternità, paternità ed adozione
· malattia grave o infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno 6 mesi continuativi
· non esercizio professionale neanche occasionalmente per tre anni (si intendono i tre anni antecedenti alla data di richiesta dell’esonero).;ed I requisiti devono sussistere alla data in cui viene fatta la richiesta di esonero.
· altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità
· docenti universitari a tempo pieno ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (l. 382/1980).
Le istanze di esonero devono essere presentate annualmente entro la fine dell’anno per il quale si richiede l’esonero.
La richiesta di esonero va rinnovata ogni anno, in quanto potrebbero cambiare le condizioni per le quali era stata approvata la richiesta stessa.
A tal proposito, ricordiamo che tutte le istanze inviate attraverso la piattaforma IMATERIA , sono autocertificazioni e, come tali, devono essere accompagnate dal documento di riconoscimento, pena la nullità della richiesta.

Per ulteriori informazioni: formazione2019doc

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