AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO – Obblighi e esoneri – comunicazioni

Come è ben noto, ai sensi del D.P.R. n. 137/2012, tutti gli iscritti all’Albo, hanno l’obbligo dell’aggiornamento professionale continuo.
In conformità a quanto disposto dalle Linee Guida in vigore dal 1.1.2017, il n. di crediti da conseguire nel triennio è n. 60 CFP – di cui 48 per formazione e 12 per discipline ordinistiche (deontologia) –
Non c’è più l’obbligo del minimo dei crediti da conseguire annualmente.

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